Rischio chimico


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (TITOLO IX D.LGS. N. 81/08)
    La B.T.S. s.r.l. in merito alla problematica degli inquinanti e agenti chimici in ambiente di lavoro offre i seguenti servizi:
Misurazione presso le postazioni di lavoro, con centralina computerizzata, dei seguenti parametri microclimatici:
  • Redazione dei piani di emergenza, antincendio e di pronto soccorso integrati con il rischio chimico
  • Formazione ed informazione dei lavoratori agenti pericolosi
  • Elaborazione mappe di rischio chimico in ambiente di lavoro per inquinanti solidi, liquidi e gassosi
  • Monitoraggio inquinanti  in ambiente di lavoro o in esterno
  • Valutazione del rischio chimico (sicurezza e salute) con Algoritmo Archimede

  • COLLABORATORI:
    DACO AMBIENTE

Definizione e classificazione degli agenti chimici
  • agenti chimici:  tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato
  • agenti chimici pericolosi:
    1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 e s.m.i., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente.
    2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 16/7/1998, n. 285 e s.m.i., nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente.
    3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
  • attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa
  • valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento
  • valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico
  • sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro
  • pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi
  • rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

La valutazione del rischio chimico
    La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la salute e per la sicurezza ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e preparati presenti nel ciclo lavorativo. Il documento di VDR deve contenere le seguenti informazioni (art. 223):
  • analisi del processo lavorativo e classificazione delle mansioni;
  • identificazione degli agenti chimici pericolosi;
  • proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;
  • le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e s.m.i.; oppure, in alternativa, le informazioni ricavate dalla letteratura scientifica;
  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
  • i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
  • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • l’indicazione, per ogni sostanza (o famiglia di sostanze), della quantità e della modalità e frequenza di esposizione che consentono, anche attraverso l’utilizzo di modelli e/o algoritmi, di definire il livello di rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, come individuato dall’art. 224, co. 2 .

  • Il rischio chimico può essere basso per la sicurezza e irrilevante per la salute o alto per la sicurezza e rilevante per la salute.

Valutazione del rischio tossicologico
    Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionali Le misurazioni devono essere effettuate secondo le norme UNI-EN di cui all’Allegato XLI del D.lgs. n. 81/2008; in particolare la UNI-EN 689/97, all’appendice C, fornisce l’esempio di applicazione di una procedura formale per la valutazione dell’esposizione degli addetti. Le condizioni per applicare la procedura sono indicate al punto C.2 della norma. In pratica si può decidere che l’esposizione del lavoratore è al di sotto dei valori limite se: su un’unica misurazione (un turno di lavoro) il valore di esposizione risulta sicuramente inferiore ad 1/10 del valore limite; su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro, il valore di esposizione risulta sicuramente inferiore ad ¼ del valore limite. Applicando l’appendice C della UNI-EN 689/97 si può quindi stabilire se l’esposizione è inferiore al valore-limite; ma nulla si può dire rispetto al “rischio irrilevante”. Viceversa è ragionevole e praticabile indicare che, quantomeno, tali valori fissino la soglia al di sopra della quale si deve classificare il rischio “non moderato-non irrilevante” per inalazione di un agente chimico.

Valutazione attraverso l’uso di modelli
    Per le valutazioni senza l’ausilio di valori limite si possono utilizzare dei modelli, o modelli indicizzati o algoritmi per la valutazione del rischio. Questi permettono, attraverso un giudizio sintetico finale, di inserire il risultato delle valutazioni in classi. Risulta però indispensabile, per l’applicazione di ogni modello, oltre alla conoscenza dettagliata, riferirsi alla specifica graduazione in esso contenuta. Il modello utilizzato può essere inoltre arricchito sulla base delle indicazioni ed esperienze personali dei Lavoratori. Nel caso delle piccole e medie imprese, che si distinguono per una elevata variabilità delle mansioni lavorative degli addetti e dei relativi tempi di esposizione, nonché delle modalità d’uso degli agenti chimici, gli algoritmi o i modelli possono rappresentare un strumento di particolare utilità nella valutazione del rischio. E’ comunque consigliabile, nei casi dubbi, confermare il risultato dei modelli con una o alcune misurazioni dell’esposizione.

Valutazione dell’esposizione cutanea
    Nel caso di valutazione dell’esposizione cutanea, per classificare il rischio “irrilevante” sono possibili due vie: senza misurazioni, attraverso i modelli di cui sopra, si può classificare il rischio “irrilevante” quando la valutazione escluda il contatto o lo preveda solo per casi sporadici o incidentali; con misurazioni, da utilizzare ogni qualvolta esistono dubbi sull’esposizione cutanea; in questo caso per classificare il rischio “irrilevante” un approccio conservativo potrebbe essere quello di verificare che quantità in gioco, in concentrazione (microg/cm2/giorno), sono al di sotto del limite di rilevabilità del metodo.
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