Rischio Cancerogeno


VALUTAZIONE RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO:I nostri servizi
    La B.T.S. s.r.l. in merito alla problematica del rischio cancerogeno e mutageno in ambiente di lavoro offre i seguenti servizi:
  • Formazione ed informazione dei lavoratori
  • Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno


  • Normativa:TITOLO IX CAPO II DLgs 81/2008
Campo di applicazione
    Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Definizioni
    Agli effetti del presente decreto si intende per:
    a)agente cancerogeno:
  • una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
  • un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
  • una sostanza, un preparato o un processo di cui all' ALLEGATO XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall' ALLEGATO XLII


una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; Una sostanza che e' contenuta in un preparato nella cui etichettatura e' riportata la sigla R45 o R49 (D.Lgs. 16 Luglio 98 num. 285)
un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piùdelle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche Un preparato (prodotto) nella cui etichettatura è  riportata la sigla R45 o R49 (D.Lgs. 16 Luglio 98 num. 285)
una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII; D. Lgs. 81/2008 Allegato XLII
  • Produzione di auramina col metodo Michler.
  • I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
  • Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  • Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  • Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro

  • b)agente mutageno:
  • una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
  • un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

  • c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell' ALLEGATO XLIII.

    Nome agente EINECS(1) CAS(2) Valore limite esposizione professionale Mg/m3 (3) Valore limite esposizione professionale Ppm (4) Osservazioni Misure transitorie
    Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
    Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5)
    Polveri di legno 5,00 (5) (7)

    (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
    (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
    (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
    (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
    (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
    (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
    (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

    Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008:
  • Le aziende che utilizzano preparati (prodotti) cancerogeni o mutageni che recano nell'etichettatura la sigla R46 o R49 o R45
  • I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
  • Le aziende dedite alla produzione di auramina col metodo Michler.
  • I lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  • Il processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  • Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro. (Falegnamerie ecc.)(1)

  • (1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.". Nella tabella seguente vengono illustrati i tipi di legno definiti cancerogeni
    ELENCO TIPI DI LEGNO DURO – MONOGRAFIA 62 “Wood dust and formaldehyde” IARC, Lione 1995 - Da Vaucher (1986)
      Acer Maple Acero
      Alnus Alder Ontano
      Betula Birch Betulla
      Carya Hickory Hickory
      Carpinus Hornbeam, white beech Carpino o faggio bianco
      Castanea Chestnut Castagno
      Fagus Beech Faggio
      Fraxinus Ash Frassino
      Juglans Walnut Noce
      Platanus Sycamore Platano
      Populus Aspen, poplar Pioppo
      Prunus Cherry Ciliegio
      Salix Willow Salice
      Quercus Oak Quercia
      Tilia Lime, basswood Tiglio
      Ulmus Elm Olmo
      Agathis australis Kauri pine Pino kauri
      Chlorophora excelsa Iroko Iroko
      Dacrydium cupressinum Rimu, red pine Pino rosso
      Dalbergia Palisander Palissandro
      Dalbergia nigra Brazilian rosewood Palissandro Brasiliano
      Diospyros Ebony Ebano
      Khaya African mahogany Mogano africano
      Mansonia Mansonia, bete Mansonia
      Ochroma Balsa Balsa
      Palaquium hexandrum Nyatoh Nyatoh
      Pericopsis elata Afrormosia Afrormosia
      Shorea Meranti Meranti
      Testona grandis Teak Teak
      Terminalia superba Limba, afara Frakè bianco
      Triplochiton scleroxylon Obeche Ayous

      Per maggior completezza si riporta l’elenco dei tipi di legno dolce sempre estratto dalla Monografia 62 “Wood dust and formaldehyde” - Da Vaucher (1986)

      Softwood (Legno dolce)
      Abies Fir Abete
      Chamaecyparis Cedar Cedro
      Cupressus Cypress Cipresso
      Larix Larch Larice
      Picea Spruce Picea - Abete
      Pinus Pine Pino
      Pseudotsuga menziesii Douglas fir Douglas
      Sequoia sempervirens Redwood Sequoia
      Thuja Thuja, arbor vitae Tuia
      Tsuga Hemlock Tsuga

      Di seguito sono riportate le definizioni delle categorie per la classificazione delle sostanze  cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, come stabilite dalla direttiva 93/21/CEE (18° APT), recepita col D.M. 28 aprile 1997 (G.U. n. 192, del 19 agosto 1997).
    DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI CANCEROGENESI
      Categoria 1. Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo.
      Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad esse e lo sviluppo di tumori.

      Categoria 2. Sostanze da considerare cancerogene per l’uomo.
      Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad esse possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:
    • adeguati studi a lungo termine su animali
    • altre informazioni specifiche

    • Categoria 3. Sostanze da considerare con sospetto per possibili effetti cancerogeni.
      Esistono prove ottenute da adeguati studi su animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2.

      Simboli e Frasi di rischio
      Categorie 1 e 2:
    • T (tossico);
    • R45: Può provocare il cancro
    • R49:Può provocare il cancro per inalazione

    • Categoria 3:
    • Xn (nocivo);
    • R40: Possibilità di effetti irreversibili – prove insufficienti
    DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI MUTAGENESI
      Categoria 1. Sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo.
      Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad esse e l’insorgenza di alterazioni genetiche ereditarie.

      Categoria 2. Sostanze da considerare mutagene per l’uomo.
      Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione umana possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:
    • adeguati studi a lungo termine su animali
    • altre informazioni specifiche

    • Categoria 3. Sostanze da considerare con sospetto per possibili effetti mutageni.
      Esistono prove ottenute da studi specifici sugli effetti mutageni ma non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2.

      Simboli e Frasi di rischio
      Categorie 1 e 2:
    • T (tossico);
    • R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

    • Categoria 3:
    • Xn (nocivo);
    • R68: Può provocare effetti irreversibili

    • N.B. Le frasi di rischio R40: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti e R 68: Possibilità di effetti irreversibili, sono state introdotte col 28° APT. In precedenza, era adottata la frase R40: Possibilità di effetti irreversibili, sia per le sostanze cancerogene sia per le sostanze mutagene di categoria 3.
    DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI TOSSICITA’ RIPRODUTTIVA
      Categoria 1. Sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani Esistono prove sufficienti per stabilire una relazione causa-effetto tra l’esposizione umana ad una sostanza e la riduzione della fertilità. Sostanze che provocano effetti tossici sullo sviluppo. Esistono prove sufficienti per stabilire una relazione causa-effetto tra l’esposizione umana ad una sostanza e successivi effetti tossici sullo sviluppo della progenie

      Categoria 2.Sostanze che possono eventualmente danneggiare la fertilità umana Esistono prove evidenti per presumere che l’esposizione umana alla sostanza possa ridurre la fertilità, sulla base di:
    • prove evidenti di fertilità ridotta in studi effettuati su animali in assenza di effetti tossici oppure prove di fertilità ridotta che si verifica a circa gli stessi livelli di dose di altri effetti tossici ma che non è una conseguenza secondaria non specifica di tali effetti.
    • altre informazioni pertinenti

    • Sostanze che possono provocare effetti tossici sullo sviluppo negli esseri umani. Esistono prove sufficienti per ritenere che l’esposizione umana alla sostanza possa produrre effetti tossici sullo sviluppo della progenie, sulla base di:
    • isultati chiari in adeguati studi su animali dove gli effetti sono stati osservati in assenza di segni di pronunciata tossicità materna oppure all’incirca agli stessi livelli di dose che provocano altri effetti tossici che non sono una conseguenza secondaria non specifica di tali effetti.
    • altre informazioni pertinenti

    • Categoria 3. Sostanze sospette per la fertilità umana. In generale, sulla base di:
    • risultati di studi adeguati su animali che forniscano prove sufficienti per avere un forte sospetto di ridotta fertilità in assenza di effetti tossici oppure prove di ridotta fertilità che si verifica all’incirca agli stessi livelli di dose di altri effetti tossici ma che non è una conseguenza secondaria non specifica di tali effetti e tuttavia le prove sono insufficienti per collocare la sostanza in categoria 2.
    • altre informazioni pertinenti


    • Sostanze sospette per possibili effetti tossici sullo sviluppo. In generale, sulla base di:
    • risultati di studi adeguati su animali che forniscano prove sufficienti per avere un forte sospetto di tossicità dello sviluppo in assenza di segni di pronunciata tossicità materna oppure all’incirca agli stessi livelli di dose di altri effetti tossici ma che non sono una conseguenza secondaria non specifica di tali effetti e tuttavia l’evidenza è insufficiente per collocare la sostanza in categoria 2.
    • altre informazioni pertinenti.


    • Simboli e Frasi di rischio
      Categorie 1 e 2:
    • T (tossico);
    • R60: Può diminuire la fertilità
    • R61: Può danneggiare i bambini non ancora nati

    • Categoria 3:
    • Xn (nocivo);
    • R62: Possibile rischio di riduzione della fertilità
    • R63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
    Stima qualitativa dell’esposizione
      Per tale valutazione si è preso in esame il modello di valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni dell’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM. Per qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti cancerogeni o mutageni nell’ambiente di lavoro si deve effettuare una valutazione del rischio espositivo, al fine di adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione. La valutazione del rischio, a cura del datore di lavoro e dei soggetti preposti (responsabili della didattica e della ricerca), deve necessariamente coinvolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente e deve avvenire non solo con la consultazione dei RLS ma anche con la collaborazione dei lavoratori che utilizzano tali sostanze. I risultati della valutazione devono essere riportati in un documento con la specificazione dei criteri adottati per tale valutazione, delle misure di prevenzione e protezione applicate e previste e del programma per la loro attuazione e naturalmente l’identificazione di eventuali lavoratori esposti. La pericolosità dell’esposizione ad una sostanza cancerogena o mutagena è determinata da tutta una serie di parametri, tra i quali:
    • le caratteristiche chimico-fisiche (stato di aggregazione, tensione di vapore, punto di ebollizione, granulometria, ecc.);
    • la temperatura alla quale la sostanza viene impiegata nella reazione chimica;
    • il modo in cui viene utilizzata (ciclo chiuso, sotto cappa, ecc.);
    • la quantità;
    • la concentrazione;
    • la durata delle operazioni;
    • a frequenza di esecuzione delle operazioni;
    • le vie di assorbimento.


    • La valutazione del rischio deve necessariamente tener conto non solo dei parametri sopra riportati ma anche di quelli tossicologici, epidemiologici, di rilevazione e controllo che possono essere riassunti in una scheda esemplificativa di seguito riportata. La valutazione del rischio deve essere effettuata nuovamente in occasione di modifiche delle metodiche di laboratorio, delle attrezzature e degli impianti significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
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