Donne gestanti


VALUTAZIONE RISCHI DONNE GESTANTI:I nostri servizi
    La B.T.S. s.r.l. in merito alla problematica dei rischi delle donne durante la gestazione in ambiente di lavoro offre i seguenti servizi:
  • Formazione ed informazione delle lavoratrici
  • Valutazione del rischio rischio delle donne gestanti

  • In ambito lavorativo le mansioni o i compiti a rischio per le lavoratrici madri, per il nascituro o per il bambino in allattamento e che pertanto comportano giudizi di non idoneità totale o parziale, permanente o temporanea, si possono schematicamente suddividere in due gruppi:
  • lavori per cui vige un esplicito divieto di esposizione durante la gravidanza e il puerperio (riportati negli allegati A e B),
  • lavori per cui l'eventuale controindicazione all'esposizione è subordinata alla valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare agenti fisici, biologici, chimici, processi industriali e condizioni di lavoro particolari (riportati nell’allegato C).

Mansioni e compiti con divieto di esposizione
    ALLEGATO A (elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati)
    La normativa vigente, nell’ambito di pertinenza individua le seguenti condizioni di divieto tassativo:
  • A1 Lavoro di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive e per malattie nervose e mentali (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto), (art. 5 lettera L DPR 1026/76).
  • A2 Lavoro con stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbliga ad una posizione particolarmente affaticante (divieto in gravidanza), (art.5 lettera G DPR 1026/76). D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro). Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche ) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.
  • A3 Lavori di manovalanza pesante D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante ) (astensione durante la gestazione)
  • A4 lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E. E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall’alto. (divieto in gravidanza)
  • A5 Lavori vietati ai minori di 18 anni (durante la gestazione e il puerperio)
  • A6 Lavori su mezzi in movimento Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O (astensione durante la gestazione) L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.
  • A7 posture incongrue D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). e' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. (divieto in gravidanza)

  • ALLEGATO B (elenco di agenti e condizioni di lavoro):
  • B1 agenti biologici dei gruppi di rischio 2,3,4 e biologici specifici (toxoplasma e virus della rosolia) D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto), Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l’ HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la nsalmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità). Approndimenti: Rischio infettivo da agenti biologici Gli ambienti sanitari e socio assistenziali, i laboratori di ricerca e analisi, sono luoghi di particolare concentrazione di agenti infettivi, causa di rischio per l’operatrice, sia nell’ambito dell’assistenza al malato, sia nel campo diagnostico, terapeutico o preventivo. A questo proposito il Decreto Legislativo n. 81/08, delimita il campo di applicazione, la classificazione degli agenti biologici, gli obblighi del datore di lavoro, precisando le principali misure preventive (tecniche, organizzative e procedurali) da adottare in relazione alle caratteristiche dell’agente biologico e della sua pericolosità, e dando le indicazioni per la sorveglianza sanitaria. Molti agenti biologici possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell’utero oppure durante e dopo il parto, ad esempio nel corso dell’allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti tipo che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell’epatite B, quello dell’epatite C, l’HIV (il virus dell’AIDS), l’herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. Per quanto riguarda il rischio di infezioni occupazionali che possiedono effetti lesivi sull’embrione o sul feto, la rosolia è la malattia infettiva più nota. Ai fini preventivi, attraverso la vaccinazione verso il virus della rosolia di tutta la popolazione infantile, si possono ottenere ottimi risultati, mentre la strategia selettiva, la quale limita la vaccinazione soltanto alle bambine in età prepubere, in vista delle future gravidanze, premette la circolazione del virus selvaggio della rosolia nei bambini di sesso maschile e cioè in una larghissima fascia di popolazione, che rimane esposta al rischio di infezione, e non garantisce l’eradicazione del virus e della malattia. Anche le infezioni da virus Varicella-Zoster se contratte durante la gravidanza possono comportare per il nascituro il rischio di essere colpito da varicella connatale, ad esito anche fatale, caratterizzata da ipoplasia delle estremità, cicatrici cutanee, microcefalia, atrofia corticale, corioretinite, catarrata. La sindrome della varicella connatale colpisce un bambino ogni dieci nati da donne che nel primo trimestre di gestazione hanno sofferto di varicella. Sulla base di criteri clinici ed immulogici, presi in considerazione, si calcola che i feti vengono colpiti da varicella durante la vita intruterina trasmessa dalla madre durante la gravidanza nel 24% dei casi. E’ comunque da tenere presente che le statistiche sulla varicella contratta nella vita intrauteria dal nascituro sono certamente sottostimate per l’insufficienza dei metodi epidemiologici ed immunologici. Il personale occupato nelle aree pediatriche è quello maggiormente coinvolto. Il datore di lavoro deve assicurare il monitoraggio immunitario per le operatrici a rischio e il trasferimento ad altre mansioni o un congedo temporaneo in caso manifestazioni epidemiche, se si riscontra sieronegatività. La più frequente malattia infettiva professionale é l'epatite virale (epatiti del gruppo B e C), la più drammatica - anche se fortunatamente rarissima – è oggi quella dovuta al virus dell'AIDS: entrambe sono per lo più determinate da tagli o punture con strumenti infetti.
  • B2 Lavoro connesso con l'esposizione a rischi da cui dipendono obblighi di sorveglianza sanitaria o altri (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto), (DPR 303)/56, DPR 1124/65 e successivi).
  • B3 Lavoro svolto in turno notturno (art.5 Legge 903/77). D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. (durante la gestazione e fino a1 anno di vita del bambino), Approndimenti: Lavoro notturno Per quanto riguarda il lavoro notturno, la Legge n. 25 del 1999 (integrata nel T.U 15/2001) vieta di adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bimbo. In ogni caso il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni (ovvero alternativamente dal padre convivente), dalla lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni, dalla lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge n. 104 del 1992 (integrata nel T.U 15/2001) un’attività diurna dovrebbe essere possibile a titolo sostitutivo per le donne gestanti. La protezione che la legge offre alla donna lavoratrice riconosce i maggiori carichi familiari cui le donne sono sottoposte: ciò si traduce di fatto in una minore capacità di compenso nei confronti del disagio psico-fisico determinato dal lavoro notturno, come l’impossibilità del pieno recupero dei tempi di riposo e di sonno e da questa livelli sempre più elevati di astenia cronica.
  • B4 Agenti fisici, lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, (ad esempio in camere sottopressione, immersione subaquea ecc.) (durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto)
  • B5 Agenti chimici, piombo e suoi derivati, D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a ( allegato 2 DL 645/96) (che possono essere assorbiti dall’organismo umano). (durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto) Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.
  • B6 Sollecitazioni termiche celle frigorifere (temperature molto basse) D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) (durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto)
  • B7 radiazioni ionizzanti D.Lgs 151/01 art.8, D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali ) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) (astensione pre-parto e fino a 7 mesi dopo il parto) Approndimenti: Il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti è concentrato soprattutto nei servizi di radiologia e radioterapia, nelle sale operatorie, nei reparti di rianimazione. Il personale di tali reparti è generalmente addestrato e controllato da personale specializzato (fisico e medico autorizzato). Sfugge frequentemente al controllo il personale che esegue esami radiologici di emergenza al letto del paziente in ambienti non protetti. Le radiazioni ionizzanti sono classificate come agenti mutageni, quindi potenzialmente teratogeni sulla specie umana. L’esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, malformazioni e deficit funzionali (ad es. ritardo mentale). Le lavoratrici in gravidanza vanno allontanate dai lavori comportanti il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e a campi magnetici (es. RNM).
  • B8 sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) (astensione pre-parto e fino a 7 mesi dopo il parto) L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.

Mansioni e compiti per cui devono essere individuate le misure di protezione e prevenzione da adottare in relazione al risultati della valutazione dei rischi
    ALLEGATO C (elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro):
    L’allegato C fornisce un elenco, di agenti, processi e condizioni di lavoro che devono essere valutati al fine di adottare misure di protezione e prevenzione adeguate, oltre naturalmente ai lavori vietati di cui ai precedenti allegati. E’ fatto obbligo al datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e l'individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare, in relazione alle seguenti mansioni e compiti:

    AGENTI FISICI
    lavoro con esposizione ad agenti fisici che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
  • C1. lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo, D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H, D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.(astensione durante la gestazione).
  • C2 movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari (sollevamento pesi valutazione NIOSH, tiro/spinta e trascinamento carichi valutazione SNOOK-CIRIELLO, sollevamento pazienti e bambini indice MAPO), (astensione durante la gestazione se l’indice sintetico di rischio è > 0,75 valutazione NIOSH, SNOOK-CIRIELLO e anche post-parto se l’indice sintetico di rischio è > 1 valutazione NIOSH, SNOOK-CIRIELLO, astensione durante la gestazione se l’indice sintetico di rischio è > 1,50 valutazione MAPO e anche post-parto se l’indice sintetico di rischio è > 3 valutazione MAPO). D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza Approndimenti: Movimentazione manuale di carichi. Lo spostamento manuale, tiro e spinta, e il sollevamento manuale di pazienti ed oggetti e il conseguente impegno fisico possono essere notevoli e frequenti, in particolare in reparti e servizi in cui vi sono pazienti non autosufficienti quali ad esempio: lunghe degenze, chirurgia, geriatria, ortopedia, rianimazione, etc. Particolarmente gravose sono le operazioni di trasferimento dal letto alla barella o alla carrozzina e viceversa, quelle di assistenza all'igiene personale del malato e quelle di spostamento del paziente nel letto. La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni placentari e quindi al feto e parto prematuro, rischio che aumenta con l’avanzare della gravidanza. Lo sforzo fisico modifica l’afflusso di sangue alla placenta e crea problemi alla struttura osteo-articolare della donna per la lassità legamentosa ingenerata dagli ormoni gravidici. Va inoltre ricordato che la natura e l’entità delle lesioni o delle patologie risultanti dai movimenti o dalle posture incongrue durante o dopo la gravidanza dipendono da diversi fattori, tra cui:
    - la natura, la durata e la frequenza dei compiti/ movimenti a rischio
    - il ritmo, l’intensità e la variabilità del lavoro;
    - la tipologia dell’orario di lavoro e degli intervalli;
    - i fattori ergonomici e l’ambiente lavorativo generale (movimenti e posture disagevoli, soprattutto in spazi limitati);
    - l’adeguatezza e l’adattabilità delle attrezzature di lavoro utilizzate. In questo caso, introdurre o adattare attrezzature di lavoro idonee e dispositivi di sollevamento, sarebbe consigliabile per evitare frequenti movimentazione di carichi, oppure lunghi periodi in postura fissa prolungata (posizione eretta o seduta) in assenza di esercizi fisici per riattivare la circolazione.
    - inoltre vi possono essere rischi ulteriormente aumentati per le puerpere che hanno subito un taglio cesareo, cosa che determina una maggiore, se pur temporanea, limitazione della capacità di sollevamento e di movimentazione.

  • Per quanto riguarda i rischi da movimentazione manuale di carichi il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 obbliga il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla informazione e formazione degli addetti, alla dotazione di attrezzature atte ad evitare il rischio (es. letti mobili antidecubito in dotazione ai reparti di degenza, ganci e servomeccanismi per il sollevamento dei pazienti, transpallets elettrici, mezzi meccanici di sollevamento ecc.) e alla sorveglianza sanitaria mirata per gli operatori. In particolare gli ausili sono determinanti e si sono rivelati insostituibili per diminuire questo rischio, difficilmente evitabile soprattutto nelle situazioni di assistenza al letto del malato in cui sono essenziali anche una buona formazione degli operatori alla corretta esecuzione delle manovre richieste, sia un organico sufficiente a dividere il peso delle manovre per ogni turno di lavoro. Per la valutazione relativa alla movimentazione dei carichi è stato utilizzato il metodo proposto dal MAPO (movimentazione manuale dei pazienti), NIOSH (sollevamento manuale dei materiali) SNOOK CIRIELLO (azioni di tiro e spinta dei materiali).
  • C3 movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta. (da valutare) Approndimenti: Fattori di stress Per esigenze lavorative si può verificare la necessità di organizzare il tempo del lavoro in turni a ciclo continuo, durante i quali al personale viene fatta richiesta di interventi in situazioni di emergenza alla quale non sempre risulta adeguatamente formato. Il lavoro ripetitivo, l'inadeguatezza delle strutture o la scarsa definizione dei ruoli sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress. A ciò si aggiunge, come aggravante, in alcini casi la carenza di personale determinata anche da una insoddisfacente condizione contrattuale. Non tutte le donne risentono allo stesso modo dello stress, i cui effetti variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia l’affaticamento mentale e psichico che aumenta generalmente in modo fisiologico durante la gravidanza e prosegue maggiormente nel periodo post-partum rende sicuramente le donne in gravidanza più suscettibili agli effetti degli agenti stressanti. Può essere necessario adeguare temporaneamente gli orari e le altre condizioni di lavoro, compresi i tempi e la frequenza delle pause nonché modificare la tipologia e la durata dei turni, al fine di evitare il crearsi di condizioni di stress. Per quanto riguarda il lavoro notturno, un’attività diurna dovrebbe essere possibile a titolo sostitutivi per le donne gestanti. Approndimenti: Fatica fisica e psicofisica Può essere necessario adeguare temporaneamente gli orari e le altre condizioni di lavoro, compresi i tempi e la frequenza delle pause, al fine di evitare rischi. Da valutare con il medico. Garantire alla lavoratrice gestante o puerpera dei momenti di riposo. L’affaticamento aumenta durante e dopo la gravidanza e può essere aggravato da fattori professionali; il bisogno di riposo è sia fisico che mentale.
  • C4 rumori con esposizione compresa tra 80 e 85 dB (A) come Lep d. (astensione pre-parto) e con esposizione > 87 dB (A) come Lep d. (astensione anche post-parto per 7 mesi). D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita. Approndimenti: Rumore Gli effetti dell’esposizione a rumore elevato, maggiore di 80 dBA, durante la gravidanza, sono stati oggetto di numerosi studi sperimentali ed epidemiologici, i risultati dei quali non sono sempre univoci. La maggior parte delle indagini epidemiologiche mette in evidenza una riduzione di crescita del feto e quindi un minor peso alla nascita, mentre più incerti sono i risultati di studi sull’aumento dell’abortività e sulla mortalità fetale nelle donne esposte a rumore elevato. Non sono ancora chiari i meccanismi d’azione del rumore sull’andamento della gravidanza e sul feto, si ipotizza una vasocostrizione articolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. In attesa di ulteriori conoscenze sull’argomento si ritiene prudente un allontanamento dal lavoro per livelli di esposizione pari o superiori ad 80 dBA
  • C5 radiazioni non ionizzanti D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi ) Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza. (divieto in gravidanza per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *rif. LEG. DM 10/09/1998 n. 381 livelli di riferimento ICNIRPI
  • C6 sollecitazioni termiche. D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) (da valutare) Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.
  • C7 colpi, vibrazioni Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) (astensione in gravidanza) D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria) (astensione in gravidanza e anche post-parto per 7 mesi).

  • AGENTI BIOLOGICI
    C8 lavoro con: agenti biologici D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi).

    AGENTI CHIMICI
    C9 sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) (astensione pre-parto e fino a 7 mesi dopo il parto) Può essere consentito l’uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle” (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l’uso dei DPI

    ALTRI FATTORI
    C10 Lavori previsti dall’allegato I del D.Lgs. n.345 del 4 agosto 1999 così come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 262 e nello specifico: Agenti chimici:
  • Sostanze e preparati classificati tossici, molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n.285;
  • Sostanze e preparati classificati nocivi a i sensi dei decreti legislativi di cui al punto precedente e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: R39, R40, R42, R43, R46, R48, R60, R61;
  • Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportante il rischio R43 che non sia evitabile mediante l’utilizzo di dispositivi di prodotti individuali.
  • Sostanze e preparati di cui all’ ALLEGATO XXXVIII del decreto legislativo n. 81/08

  • Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche frasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso):
  • Lavori il cui il ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
  • Lavorazioni della gomma naturale e sintetica.
  • Manovra degli apparecchi a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi (fino a 125 cc) con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
  • Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

  • FUMO PASSIVO
    Il fumo passivo è stato recentemente classificato come agente cancerogeno per l’uomo dall’ AgenziaNInternazione per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, sulla base di studi epidemiologici che dimostrano un aumentato rischio di tumori al polmone in non fumatori esposti a fumo passivo. Per quanto riguarda i possibili effetti dell’esposizione a fumo passivo su donne gravide, la IARC segnala che gli studi attualmente disponibili non dimostrano un aumentata incidenza di tumori in bambini nati da madri fumatrici. L’abitudine tabagica della madre è invece associata a effetti negativi sulla crescita fetale e in particolare a un basso peso alla nascita (i bambini nati a termine da madri fumatrici pesano mediamente 200 grammi meno di quelli nati da non fumatrici). Un effetto analogo, ma di minore entità, è stato attribuito all’esposizione materna al fumo passivo. Per quanto riguarda l’allattamento, i dati scientifici dimostrano che i bambini allattati al seno da madri fumatrici subiscono una esposizione a cotinina (metabolita della nicotina). Alcuni Autori sostengono che anche l’esposizione a fumo passivo della madre provocherebbe il passaggio al bambino, tramite il latte materno, di sostanze presenti nel fumo. Sulla base dei dati e delle considerazioni sopra esposte si raccomanda di evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l’esposizione a fumo passivo, adottando i necessari provvedimenti organizzativi (divieto di fumo, separazione dei locali per fumatori e non fumatori).

    Individuare la linea che separa mansioni e compiti a rischio e non, risulta generalmente difficile per la complessità dei riferimenti normativi vigenti in materia. Per poter chiarire alcuni aspetti della materia potrà essere d'aiuto l'atteso Decreto dei Ministeri competenti che, al sensi di quanto previsto dall'art.2 del D.L.vo 645/96, porterà al recepimento delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la definizione dei livelli di rischi considerati pregiudizievoli per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. In attesa di tale provvedimento sono stati utilizzati i criteri nel seguito specificati.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI: LAVORI CHE FANNO CAPO AI RISCHI DA VALUTARE (ALLEGATO C) IN CUI SPETTA AL DATORE DI LAVORO PRENDERE DECISIONI IN MERITO
    Le lavorazioni e attività indicate come RISCHIO ALTO e RISCHIO MEDIO devono essere vietate alla lavoratrice. Può essere previsto un cambiamento di mansione che comporti lo spostamento ad una attività non a rischio o a rischio inferiore (RISCHIO MOLTO BASSO E RISCHIO BASSO).

    LAVORI VIETATI CHE FANNO CAPO A RISCHI TABELLATI INDIPENDENTEMENTE DAI LIVELLI DI ESPOSIZIONE (ALLEGATO A, B)
    Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal DLgs 81/08, deve valutare i rischi per la salute delle lavoratrici gestanti o in allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Al termine della suddetta valutazione, se viene individuata un’esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gravide, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti affinché l’esposizione al rischio sia evitata. Le misure che il datore di lavoro può adottare possono essere la modifica temporanea dell’orario e delle condizioni di lavoro o lo spostamento ad altre mansioni; se ciò non è possibile, informa la Direzione Provinciale del Lavoro ai fini dell’astensione anticipata dal lavoro.
    La Direzione Provinciale del Lavoro emana il provvedimento, previa richiesta alla ASL competente per territorio di accertare se le mansioni svolte dalla lavoratrice rientrano tra i lavori vietati o comunque pregiudizievoli (accertamento medico).
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