Costruzioni e cave


VALUTAZIONE RISCHI NEL COMPARTO COSTRUZIONI E CAVE
    I Consulenti B.T.S. s.r.l. si interfacciano con le varie funzioni aziendali utilizzando metodologie e procedure ormai consolidate, pianificando interventi correttivi studiati su misura per le specifiche esigenze delle aziende Ittiche, nel rispetto della normativa vigente. Il conferimento d'incarico esterno come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la redazione del Documento di Valutazione del Rischio per mansione, Piano d'Emergenza, Indagine Fonometrica, sono solo alcuni dei servizi che B.T.S. s.r.l è in grado di potere offrire per garantire un'assistenza efficiente e continuativa nel tempo.
DOCUMENTO DI COMPARTO PRODUTTIVO
    Sempre più numerose sono le visite ispettive con controlli serrati e incalzanti in tutto il territorio. Le sanzioni, le sospensioni e le successive chiusure dei cantieri, stanno provocando gravi problemi e disagi a tutte le aziende che lavorano nell'edilizia e che ancora non sono in regola con le attuali normative.


I nostri servizi
    Qui di seguito sono riportati, in maniera sintetica, i servizi erogati da B.T.S. s.r.l. per l'area di attività "Cantieri, edilizia, costruzioni e sicurezza nelle cave".

    cantieri
  • Assunzione dell'incarico di Coordinatore per la Progettazione (art. 91, D.Lgs. 81/08)
  • Assunzione dell'incarico di Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (art. 92, D.Lgs. 81/08)
  • Assunzione dell'incarico di Responsabile dei Lavori (art. 90, D.Lgs. 81/08)
  • Predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (allegato XV, D.Lgs. 81/08)
  • Predisposizione del Fascicolo Tecnico dell'Opera (allegato XVI, D.Lgs. 81/08)
  • Predisposizione del Programma Lavori (allegato XV, D.Lgs. 81/08)
  • Predisposizione del Lay-out (allegato XV, D.Lgs. 81/08)
  • Stima dei costi della sicurezza (allegato XV, D.Lgs. 81/08)

  • Imprese edili
    B.T.S. s.r.l. è in grado, con la propria pluriennale esperienza nel settore edilizio, di intervenire rapidamente e in modo efficace nella soluzione dei problemi riguardanti tutta la sicurezza del vostro cantiere secondo la normativa vigente e successivi aggiornamenti e attraverso la fornitura dei seguenti servizi:
  • Predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza e/o del Piano Sostitutivo di Sicurezza (allegato XV, D.Lgs. 81/08)
  • consulente rspp (responsabile servizio prevenzione protezione) dedicato al cliente;
  • coordinamento e assisteza al cliente durante tutte le fasi operative riguardanti la sicurezza nel cantiere;
  • verifica della documentazione minima necessaria in cantiere;
  • riunione periodiche di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di ciascun cantiere;
  • verifica e richiesta dei documenti dei subappaltatori e assistenza degli stessi
  • Verifica idoneità tecnico professionale dell’impresa

DEFINIZIONI
    Cantiere temporaneo o mobile
    Cantiere temporaneo e mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lettera A)
  • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro
  • Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

  • Committente
    Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

    Responsabile dei lavori
    Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

    Lavoratore autonomo
    Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (Lavoratore artigiano senza dipendenti).

    Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera
  • Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori. Egli provvede a:
  • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti specificati nell'allegato XV;
  • predisporre un fascicolo, secondo i contenuti definiti all'allegato XVI D.Lgs. 81/08, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

  • Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera
    Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D.Lgs.81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.Lgs.81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D.Lgs.81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

  • Uomini-giorno
    Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

    Piano operativo di sicurezza
    Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs.81/08.

    Impresa affidataria
    Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

    Idoneità tecnico-professionale
    Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Sicurezza cave (impianti estrattivi):I nostri servizi
  • Assunzione dell'incarico di Direttore Responsabile
  • Predisposizione del DDS (Documento di Salute e Sicurezza)
  • Predisposizione del DDS coordinato
  • Formazione e informazioni

  • Il documento di sicurezza e salute (DSS) é la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, nel quale i contenuti indicati all’art. 28 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche sono integrati con quelli dell’art.10 del D.Lgs.624/96. Per effetto degli stessi articoli di legge, il DSS deve altrsì riportare misure, modalità operative e procedure per la gestione in sicurezza delle attività. Tutte le cave, almeno otto giorni prima dell’inizio dell’attività e contestualmente alla presentazione della denuncia di esercizio, devono inviare alla ASL competente per territorio il documento di sicurezza e salute (art. 6 co. 4, art. 18 co. 1, art. 20 co. 11). Il DSS è aggiornato ogniqualvolta i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti che comportino variazioni di situazioni di rischio per i lavoratori. Le domande di autorizzazione alla coltivazione di cave, presentate ai sensi della L.R. 71/97 e L.R. 33/99, per effetto dell'art. 12 co. 2 lettera g) della stessa legge devono essere corredate da schema dettagliato del DSS, che sarà trasmesso in forma definitiva prima dell'inizio dell'attività. La omessa o ritardata presentazione del documento e degli aggiornamenti comporta una violazione dell’art. 6 co. 4 del D.Lgs.624/96. La mancata redazione del DSS, verificata in sede di sopralluogo, comporta una violazione all’art. 17 del D.Lgs. 81/08. La carenza del DSS rispetto ai contenuti indicati dalla legge comporta una violazione all’art. 6 co. 2 del D.Lgs. 624/96. Il DSS è redatto dal datore di lavoro che si avvale del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e di tutte le collaborazioni professionali che ritiene opportuno consultare. In sede di redazione del DSS il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ordine ai contenuti del documento ed alle misure di prevenzione e protezione in esso previste. Il DSS è sottoscritto dal datore di lavoro, dal direttore responsabile e dai sorveglianti (commi 3 e 6 art.20 D.Lgs.624/96). E’ un documento condiviso dalle diverse figure aziendali individuate dalle legge (direttore responsabile, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, sorvegliante e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e la base di confronto sulle tematiche di prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori (art.35 D.Lgs.81/08).

DSS coordinato
    In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il titolare dell’attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato. Scopo di questo documento è:
  • analizzare e pianificare le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava;
  • informare l’impresa/lavoratori esterni che operano continuativamente o saltuariamente nella cava dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro prestazione d’opera.

  • Pertanto il DSS coordinato è un documento autonomo, redatto dal titolare dell’attività estrattiva, contenente modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare. Tale coordinamento scaturisce dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l’attività estrattiva, e il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) delle ditte esterne. Ai fini del coordinamento tra le imprese, ed anche ai sensi del D.Lgs. 81/08, appaltatori e fornitori d’opera individuano formalmente i rispettivi preposti. Il preposto è colui che nello svolgimento del lavoro assegnato ha la responsabilità del comportamento dei lavoratori costituenti la squadra, sotto l’aspetto tecnico operativo e della sicurezza. I principali compiti del preposto sono:
  • disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza impartite ed usino correttamente i mezzi di protezione a loro disposizione;
  • fornire al personale di squadra le istruzioni necessarie al corretto uso delle attrezzature ed al corretto modo di operare.

  • Il preposto si coordina con il sorvegliante di cava secondo le modalità previste dalla legge ed indicate al punto 5 delle presenti linee guida. I lavoratori autonomi, per i quali non sussiste l’obbligo della valutazione dei rischi, devono comunque fornire al titolare della cava tutte le informazioni relative alla propria attività al fine di consentire il coordinamento degli interventi. Infatti il titolare dell’attività estrattiva è comunque tenuto a valutare i rischi specifici del lavoro prestato e a tenerne conto nella redazione del DSS coordinato. Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato ed osservarne le indicazioni procedurali ed organizzative in esso contenute. In analogia a quanto previsto per il DSS ed in quanto variazione integrativa dello stesso, il titolare trasmette il DSS coordinato all’ASL competente per territorio e lo aggiorna ad ogni variazione significativa delle imprese affidatarie o dei luoghi di lavoro.

DEFINIZIONI
    TITOLARE
    Il titolare è la persona giuridica che detiene il titolo minerario o l'autorizzazione di cava. Il D.Lgs.624/96, in aggiunta a funzioni già previste dal DPR 128/59, introduce attribuzioni e responsabilità per questa figura anche in ordine alla sicurezza e salute dei lavoratori. Ai sensi del decreto il titolare è tenuto:
  • art. 20: alla presentazione della denuncia di esercizio e di eventuali successive variazioni, all'autorità di vigilanza e al Comune;
  • art. 9: al coordinamento delle imprese appaltatrici ed agli altri obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/08;
  • art. 9: alla predisposizione, aggiornamento e trasmissione all'autorità di vigilanza del DSS coordinato;
  • art. 20: alla nomina del direttore e del sorvegliante;
  • art. 20: ad attestare il possesso dei requisiti del direttore e del sorvegliante;
  • art. 25: alla trasmissione all'organo di vigilanza del prospetto riassuntivo mensile degli infortuni.

  • DIRETTORE RESPONSABILE
    Il direttore responsabile è nominato dal titolare sulla base delle capacità professionali e nel rispetto dei requisiti indicati all'art.27 del DPR 128/59 come modificato dall'art.20 del D.Lgs.624/96 di seguito riportati:
    1. laurea in ingegneria, ovvero in geologia, con abilitazione all'esercizio della professione;
    2. per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, sono abilitanti anche i seguenti titoli di studio:
  • diploma di ingegneria ambiente e risorse o equipollente, ovvero in geologia;
  • diploma di perito industriale minerario;
  • diploma in discipline tecniche industriali previa specifica formazione i cui contenuti saranno definiti da apposito decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

  • Il Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare n.849 del 7/3/97, ha stabilito che non esistono diplomi equipollenti a quello di perito minerario ed ha contestualmente definito i diplomi in discipline tecniche industriali ammissibili ai corsi di cui al punto c). Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con Circolare n.548 del 21/4/98, ha definito equipollenti al diploma universitario in ingegneria ambiente e risorse i diplomi universitari in ingegneria chimica, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria elettrica ingegneria energetica ed ingegneria meccanica.

    Ferme restando le attribuzioni e competenze previste dal DPR 128/59, il direttore responsabile, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 624/96, deve osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Inoltre deve:
  • art.18: dichiarare la conoscenza del DSS nella denuncia di esercizio;
  • art.20: sottoscrivere il DSS ed attuare, nella pianificazione dell'attività lavorativa, quanto in esso previsto;
  • art.23: redigere incarichi scritti per attività in situazioni pericolose;
  • art.25: dare comunicazione e produrre gli atti previsti in caso di infortunio;
  • art.26: assistere il funzionario dell'autorità di vigilanza nella redazione del verbale di constatazione infortunio; riferire immediatamente all'autorità di vigilanza competente ogni eventuale modifica apportata al luogo dell'infortunio (o allo stato delle cose) in presenza di pericolo grave ed immediato;
  • art.35: assicurarsi che l'esplosivo sia fornito in prossimità dei punti di utilizzo e in tempi immediatamente precedenti l'impiego;
  • art.43: organizzare e programmare l'impiego delle apparecchiature di misura, controllo, allarme ed intervento per le atmosfere nocive o/e esplosive;
  • art.47: predisporre le misure atte a garantire la sicurezza nella posa in opera, l'utilizzo e la manutenzione dei mezzi semoventi, degli impianti e mezzi di trasporto; redigere istruzioni scritte per l'utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto dei lavoratori;
  • art.49: disporre che siano effettuate esercitazioni di sicurezza e verificare l'addestramento del personale che usa attrezzature di salvataggio;
  • art.52: pianificare l'attività lavorativa, in merito alla stabilità dei fronti, attenendosi ai criteri indicati nel co. 2 lettere a) e b);
  • art.56: dare istruzioni scritte per la realizzazione delle armature di sostegno in sotterraneo;
  • art.57: attuare provvedimenti necessari ad assicurare la stabilità, continuità e controllo della ventilazione;
  • art.62: provvedere affinché venga registrato il numero ed i nominativi delle persone presenti in sotterraneo.

  • SORVEGLIANTE
    Il sorvegliante è nominato dal titolare dell'attività estrattiva. Qualora questi e il datore di lavoro non siano la stessa persona, il titolare nomina il/i sorvegliante/i, ai sensi dell'art.20, rimandando al datore di lavoro, ai sensi dell'art.7 co. 1, il compito di designazione, ovvero di assegnazione del nominativo del sorvegliante ai cantieri, o luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori (vedi anche Circolare MICA n° 317 del 26/5/97). Secondo quanto previsto dall'art.45 del DPR n° 128/59, per le attività in sotterraneo non può essere nominato sorvegliante una persona che non abbia compiuto il 25° anno di età.

    Ferme restando le attribuzioni e competenze previste dal DPR 128/59 il sorvegliante deve:
  • art.18: dichiarare la conoscenza del DSS nella denuncia di esercizio;
  • art.20: sottoscrivere il DSS;
  • art.23: redigere incarichi scritti per attività in situazioni pericolose;
  • art.25: dare comunicazione in caso di infortunio al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed eventualmente al titolare.

  • Pertanto il sorvegliante è la persona specificatamente nominata dal titolare, sulla base delle capacità e delle competenze professionali necessarie, per la sorveglianza dei luoghi di lavoro occupati dalle maestranze. La sua funzione consiste nell’accertare che i lavori si svolgano coerentemente con quanto prescritto dal DSS e nel rispetto delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza, intervenendo direttamente sui lavoratori e sui preposti di eventuali imprese appaltatrici e tenendo informati dei fatti il direttore responsabile e/o il titolare. Alla luce di quanto stabilito dalle norme vigenti (DPR 128/59 e D.Lgs.624/96) ed in considerazione del ruolo e delle responsabilità attribuitegli quali persona sempre presente sui luoghi di lavoro il sorvegliante:
  • realizza il coordinamento, secondo le disposizioni del Direttore responsabile, tra le imprese e/o i lavoratori autonomi operanti nella stessa area/luogo di lavoro;
  • attua le disposizioni e gli ordini di servizio contenuti nel DSS o comunque impartiti dal Direttore responsabile, con particolare attenzione a:
  • corretto uso dell’area/luogo di lavoro e della relativa sicurezza;
  • corretta dotazione ed uso degli indumenti e delle protezioni collettive e individuali;
  • corretto uso di attrezzature, apparecchiature e mezzi speciali, in relazione all’attività da svolgere ed al loro stato di manutenzione
  • segnala al Direttore responsabile e al titolare eventuali incongruenze o inadeguatezze delle disposizioni impartite rispetto alla realtà contingente di cava.

  • LAVORATORI
    L'idoneità sanitaria e psicotecnica dei lavoratori viene trattata nella normativa generale e specificata nel D.P.R. 128/59. L'unico dovere previsto espressamente dal D.Lgs.624/96 a carico del lavoratore è la segnalazione al sorvegliante di ogni infortunio a lui occorso (art. 25 co. 1). Restano validi i doveri generali previsti dal D.Lgs. 626/94 e quelli particolari del D.P.R. 128/59.

    RIUNIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
    Intendendo per numero di addetti il numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti in una cava, indipendentemente dal rapporto di lavoro o dalla ditta di appartenenza (circolare MICA n° 317 del 26/5/97), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.624/96 nelle cave con più di 5 addetti deve essere tenuta, almeno annualmente, la riunione di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94. Alla riunione partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza di tutte le ditte eventualmente presenti nella cava. Oggetto della riunione è l'esame del DSS, ovvero del DSS coordinato e delle misure di prevenzione e protezione da esso contemplate, comprese le iniziative di informazione e formazione programmate. Il contenuto della riunione deve essere messo a verbale e trasmesso all'Azienda ASL competente per territorio. INFORTUNI
    In caso di infortunio il direttore responsabile deve:
  • comunicare immediatamente alla Azienda ASL competente per territorio qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che possa costituire pericolo.
  • comunicare alla Azienda ASL competente per territorio entro 24 ore tutti gli infortuni gravi (che hanno causato morte o lesioni con prima prognosi superiore a 30 gg) allegando la documentazione medica e una relazione sottoscritta che descrive le cause e le circostanze di accadimento.
  • dare comunicazione alla Azienda USL in caso che il superamento dei 30 giorni di prognosi avvenga in seguito ad una certificazione successiva inviando la documentazione medica entro la settimana successiva al ricevimento.
  • comunicare alla Azienda USL competente per territorio entro 24 ore gli infortuni causati da emanazione, accensione, scoppio di gas, incendi, fuochi e allagamenti.
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