Aria


Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni):I nostri servizi
    La B.T.S. s.r.l. in merito alla problematica del rischio atmosfere esplosive in ambiente di lavoro offre i seguenti servizi:
  • Check up di base per verifica punti di emissione;
  • Check up adempimenti tecnico-amministrativi;
  • Consulenza per autorizzazione emissioni in atmosfera per nuovi impianti;
  • Aggiornamento per modiche sostanziali precedente  di autorizzazione emissioni in atmosfera;
  • Fornitura registro emissioni vidimato;
  • Assistenza per comunicazioni inerente le emissioni agli organi competenti;
  • Assistenza alla compilazione del registro emissioni.
  • Analisi analitiche emissioni con prelievo

  • La normativa di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera fa capo al D.Lgs. n. 152/2006, parte Quinta, che ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e successivi provvedimenti. Con la Legge Regionale n. 24/2006 dal 1 gennaio 2007 la Provincia è l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Attualmente il sistema delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera prevede quattro livelli di “complessità”:
  • attività sottoposte ad "Autorizzazione Integrata Ambientale" (AIA), in capo alle Province;
  • attività sottoposte a procedura ordinaria, in capo alle Province;
  • attività in deroga ai sensi dell'art. 272, co. 2, (ex ridotto inquinamento atmosferico) e impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco ai sensi dell’art. 275, co 20, in capo alle Province;
  • attività in deroga ai sensi dell'art. 272, co. 1 (ex inquinamento poco significativo), in capo ai Comuni

  • Relativamente alla procedura ordinaria, nelle D.G.R. nn. 11667/2002, 16103/2004 e 196/2005 sono contenuti gli allegati tecnici per le seguenti attività (in corso di revisione da parte del Tavolo Permanente istituito presso la Regione Lombardia):
  • Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili
  • Preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere
  • Applicazione di rivestimenti e/o vernici sul legno
  • Applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica
  • Applicazioni di rivestimenti e/o vernici in base polvere
  • Attività di betonaggio e/o produzione conglomerati cementizi
  • Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere
  • Attività di trattamento e stoccaggio di materiali inerti
  • Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi
  • Fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate
  • Pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate
  • Trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate
  • Attività di produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno
  • Trattamenti termici su metalli in genere
  • Settore trasformazione materie plastiche e gomma

  • Nella sezione “Documenti e approfondimenti” sono inoltre disponibili le Circolari Regionali n. T1.2009.0014983 del 03.08.09 “COV” e n. T1.2009.0014992 del 03.08.09 “Impianti mobili”. Le casistiche di istanze soggette ad autorizzazione ordinaria sono le seguenti:
  • Nuovo impianto;
  • Trasferimento di impianto;
  • Modifica sostanziale;
  • Impianto esistente precedentemente classificato come attività in deroga ex art. 272, co. 2, (nel caso in cui l’attività non sia più in possesso dei requisiti previsti dall’autorizzazione in via generale);
  • Rinnovo impianto esistente (art. 281).

  • Le modifiche non sostanziali così come definite dall’art. 269, co. 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla Circolare Regionale 25 gennaio 2007 n. 5 sono soggette a comunicazione preventiva. Altre tipologie di comunicazioni/domande da inoltrare alla Provincia sono le domande di volturazione dei provvedimenti autorizzativi e le comunicazioni di tipo amministrativo. Infine, con DGP n. 138/2009 è stato approvato il calendario per il rinnovo delle autorizzazioni in procedura ordinaria. Le prime scadenze nel 2010 riguardano gli impianti autorizzati ex art. 12 del DPR n. 203/1988 e sono previste tre “finestre” per la presentazione delle domande in funzione della tipologia di attività produttiva.

    ATTENZIONE
    Qualora una ditta abbia anche un solo punto di emissione autorizzato ex art. 12 del DPR n. 203/1988 e successivi Decreti Regionali o provvedimenti provinciali per altri punti, dovrà essere presentata domanda di rinnovo per tutte le emissioni secondo il calendario di cui sopra. La mancata presentazione della domanda nei termini fissati dal calendario, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia della Provincia stessa.

    Adempimenti
    La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia di Como e, in copia, a Comune e ARPA utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile nella sezione Documenti e approfondimenti: domanda di autorizzazione, relazione tecnica e schede di sicurezza. Per il rinnovo dell’autorizzazione previsto dalla DGP n. 138/2009 utilizzare esclusivamente la seguente modulistica: domanda di rinnovo, relazione tecnica e schede di sicurezza. Sono inoltre disponibili i moduli per le seguenti comunicazioni/domande:
  • Messa in esercizio
  • Trasmissione rilevazioni analitiche
  • Comunicazione modifica non sostanziale
  • Relazione tecnica modifica non sostanziale
  • Domanda di volturazione
  • Comunicazione amministrativa
  • A partire da gennaio 2010 nel file "Elenco rinnovi" sarà disponibile l'elenco delle istanze pervenute per il rinnnovo dell'autorizzazione ex art. 281. Il file sarà periodicamente aggiornato.

    Costi
  • Marca da Bollo (14,62 € da applicare sulla domanda da presentare alla Provincia);
  • oneri per l’attività di istruttoria fissati dalla Regione Lombardia con apposito tariffario (per la definizione dell’importo da corrispondere si veda la DGR n. 9201/2009). Causale: Emissioni in atmosfera - Procedura ordinaria - Oneri di istruttoria.

Controllo delle emissioni in atmosfera (T.U. 152/06 - ex DPR 203/88)
    Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 alla Provincia.
    Le Ditte hanno l’obbligo di:
  • presentare domanda di autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 con procedura ordinaria 
  • comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 269 comma 8 
  • comunicare i cambiamenti di ragione sociale

  • Le Ditte hanno facoltà di: 
  • comunicare la presenza di impianti/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1 
  • aderire alle autorizzazioni a carattere generale rilasciate dalla Provincia di P per particolari categorie di impianti/attività ai sensi dell’art. 272 comma 2

  • AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE per impianti ESISTENTI
    Ai sensi dell’art. 281 comma 1: 
  • tutti gli impianti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 in procedura ordinaria 
  • tutti gli impianti che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 ma non hanno mai ottenuto autorizzazione esplicita devono presentare domanda di autorizzazione (AGGIORNAMENTO) ai sensi dell’art. 269 entro i seguenti termini: 
    - dal 28/04/2006 al 31/12/2010: impianti anteriori al 1988 
    - dal 01/01/2011 al 31/12/2014: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000 
    - dal 01/01/2015 al 31/12/2018: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31/12/1999

  • Ai sensi dell’art. 281 comma 4, gli impianti che ricadevano: 
  • nell’allegato 1 del DPR 25/07/91 e che per effetto dell’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
  • nell’allegato 2 del DPR 25/07/91 (ridotto inquinamento atmosferico e inquinamento atmosferico poco significativo), sia quelli già autorizzati sia quelli che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 e non hanno mai ottenuto un’esplicita autorizzazione devono presentare la richiesta di adesione all’autorizzazione generale generica entro 15 mesi dall’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006; pertanto l’ultima data utile alla presentazione è il 28/07/2007.

  • 2 LEGGE - AUTORIZZAZIONI
    Gli obblighi di legge, nel caso specifico quelli contenuti nel Dlgs 152/06 devono essere rispettati sempre, anche se non esplicitamente citati come prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione che la Ditta possiede.

    3 DURATA AUTORIZZAZIONI
    Le autorizzazioni hanno validità 15 anni. La domanda di RINNOVO per gli impianti autorizzati con procedura ordinaria deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

    4 CONFERENZA DI SERVIZIO
    Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in procedura ordinaria, la Provincia indice una Conferenza di Servizi istruttoria (non decisoria) ai sensi della L. 241/90 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda (se completa degli elementi fondamentali). L’invito alla Conferenza di servizi viene spedito dalla Provincia generalmente solo al Sindaco del Comune in cui ricade lo stabilimento e solo per conoscenza alla ditta interessata; quest’ultima è invitata a far pervenire al Comune copia della domanda di autorizzazione spedita alla Provincia (qualora non l’avesse già fatto) al fine di permettere al Comune di esprimersi in sede di Conferenza.

    5 CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI:
    Ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale deve avere un solo punto di emissione solo in caso di impossibilità tecnica ampiamente motivata può essere autorizzato un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale con più punti di emissione gli impianti anteriori al 2006 e al 1988 si adeguano alle succitate prescrizioni entro i 3 anni successivi al primo rinnovo dell’autorizzazione effettuato ai sensi dell’art. 281 comma 1 in sede di autorizzazione la Provincia può considerare più impianti:
  • con caratteristiche tecniche e costruttive simili 
  • aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee 
  • localizzati nello stesso luogo 
  • destinati a specifiche attività tra loro identiche come un unico impianto

  • 6 EMISSIONI DIFFUSE
    Tutte le emissioni convogliabili devono essere convogliate la Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili. in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale la Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse, anche in mancanza del requisito di disponibilità di cui all’art. 268 lett. aa) riferito alle migliori tecniche disponibili.

    7 TRASFERIMENTO DI IMPIANTO
    Non esiste più la domanda di trasferimento di impianto (ex art. 15 b), nella fattispecie si dovrà inoltrare preventiva domanda di autorizzazione come nuovo impianto avendo cura di comunicare successivamente la data di cessazione dell’attività nel sito da cui ci si trasferisce al fine della revoca della vecchia autorizzazione.

    8 RESTITUZIONE PRATICHE INCOMPLETE
    Le pratiche presentate che risulteranno non conformi ai modelli pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova o carenti delle informazioni richieste verranno restituite al mittente per evitare inutili allungamenti delle tempistiche di istruttoria dovute ad incompletezze per cui necessitano convocazioni e richieste di integrazione che appesantiscono l’iter autorizzativi a discapito delle altre pratiche in attesa di istruttoria.

    9 ARCHIVIAZIONE PRATICHE
    Si ribadisce che nel caso in cui una Ditta non risponda alle richieste dell’Amministrazione entro i termini previsti si procederà all’archiviazione della pratica; non sarà possibile per la Ditta riattivare l’iter autorizzativo se non ripresentando la domanda di autorizzazione.

    10 PROROGHE
    La richiesta di proroghe deve essere sempre esaurientemente e tecnicamente motivata e deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per permettere all’Amministrazione di valutarla e dare l’assenso; si ricorda che in mancanza di assenso scritto resta in vigore la scadenza originariamente prevista, NON vale il silenzio assenso.

    11 FAX
    E’ possibile inviare documenti di poche pagine via fax, questi hanno valore legale, è indispensabile però per motivi amministrativi specificare che tali documenti sostituiscono l’originale, se non si vuole inviarli anche per posta oppure specificare che segue lettera o raccomandata se si vogliono inviare anche in queste forme.

    12 IMPIANTI TERMICI
  • IMPIANTI TERMICI INSERITI NEL CICLO PRODUTTIVO
    1. Potenzialità > Soglia art. 269 comma 14: AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art 269 titolo I per le pratiche in procedura ordinaria o adesione all’autorizzazione a carattere generale per le attività in deroga
    2. Potenzialità < Soglia art. 269 comma 14: NIENTE

  • IMPIANTI TERMICI CIVILI
    1. Potenzialità < 0,035 MW : NIENTE
    2. Potenzialità > Soglia art. 269 comma 14 oppure casi particolari previsti art. 282 comma 1: AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art 269 titolo I per le pratiche in procedura ordinaria o adesione all’autorizzazione a carattere generale per le attività in deroga
    3. 0,035 MW < Pot. < Soglia art. 269 comma 14:  DENUNCIA di installazione o modifica ai sensi del titolo II 

  • NUOVO IMPIANTO / MODIFICHE: entro 90 gg dall’installazione
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  • IMPIANTI ESISTENTI (tranne quelli art. 9-10 L.615/66): entro 28/04/2007

  • Per le inottemperanze sono previste sanzioni specifiche ai sensi dell’art. 288

    COLLABORATORI:
    Dr. Roberto Pariante, Daco Ambiente, Aneco.
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